Armi da fuoco ed accessori

Ai sensi del primo comma dell'art.10 della legge n. 110 del 1975 sia la detenzione sia la raccolta delle armi da guerra o tipo guerra , di parti di esse e delle relative munizioni sono DEL TUTTO VIETATE AI PRIVATI. Unici soggetti che possono detenere armi da guerra sono: Lo Stato,Gli enti pubblici, in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, I soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di tali armi, purchè le detengano per esigenze di studio, esperimento o collaudo e le persone autorizzate prima dell'entrata in vigore della legge n.110.
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